Art. 29 (Convenzione) — Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante
Gli Stati dell'Unione si riservano la facolta' di concludere fra di essi accordi particolari per la protezione delle nuove piante, nella misura in cui detti accordi non siano contrari alle disposizioni della presente convenzione. Gli Stati dell'Unione che non sono parte di siffatti accordi possono aderirvi su richiesta.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
