Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, eventualmente a seguito di inchiesta, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta riscossione dei diritti e tasse in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art3 · fonte su Normattiva