Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, a richiesta, eventualmente a seguito di inchiesta, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta riscossione dei diritti e tasse in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
