1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione e in particolare quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana e della specie tariffaria delle merci. 2. Quando l'Amministrazione interpellata non dispone delle informazioni richieste, essa fa svolgere indagini nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio Paese in materia di percezione di dazi doganali e di altri diritti di importazione e di esportazione.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art4 · fonte su Normattiva