Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
Art. 17 (Trattato)
Alte Parti Contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
