Art. 2 (Accordo)
Le Alte Parti Contraenti agevoleranno i viaggi nei loro rispettivi Paesi di docenti e di altri membri del corpo insegnante, conferenzieri, scrittori artisti e studenti. A questo fine Esse prenderanno le misure, nei limiti delle loro possibilita', per concedere borse di studio o sussidi, a seconda dei casi.
Testo vigente dal 14 agosto 1961
