ARTICOLO IX Modalita' dei Trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli V, VI, VII e VIII avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, purche' il relativo ammontare sia stato accertato e sia stato assolto ogni obbligo fiscale. In ogni caso, i trasferimenti di cui all'Articolo VI saranno perfezionati dopo il completamento delle procedure di risarcimento e di accertamento del relativo ammontare. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ed al prevalente tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-artix · fonte su Normattiva