1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono sottoposti alla legislazione di questo Stato. 2. Il lavoratore occupato a bordo di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e' sottoposto alla legislazione di questo Stato. 3. Il personale delle missioni diplomatiche o dei consolati diverso da quello di cui all'articolo 3 par. 2 capoverso b) come pure i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti di tali missioni e consolati, hanno facolta' di optare per l'applicazione della legislazione dello Stato rappresentato a condizione che siano cittadini di questo Stato.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art7 · fonte su Normattiva