I familiari che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dell'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art14 · fonte su Normattiva