1. I titolari di pensioni o di rendite dovute in base alla legislazione dei due Stati contraenti, come anche i loro familiari, beneficiano delle prestazioni in natura erogate dall'Istituzione del luogo di residenza in base alla legislazione che questa applica ed a suo carico. 2. I titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno dei due Stati contraenti, come pure i loro familiari, che risiedono nell'altro Stato contraente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art13 · fonte su Normattiva