1. Le prestazioni erogate dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato, in base agli artt. da 11 a 15, danno luogo a rimborso. 2. Il rimborso e' effettuato sulla base del costo effettivo, tranne che per le prestazioni concesse in base agli artt. 13 e 14, che sono rimborsate su base forfettaria che e' calcolata in funzione del costo medio delle prestazioni nello Stato nel quale sono erogate e in funzione, per quanto riguarda i membri della famiglia, della composizione media della famiglia nel medesimo Stato. 3. Le modalita' di rimborso saranno stabilite dall'accordo amministrativo.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
