1. Le prestazioni erogate dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato, in base agli artt. da 11 a 15, danno luogo a rimborso. 2. Il rimborso e' effettuato sulla base del costo effettivo, tranne che per le prestazioni concesse in base agli artt. 13 e 14, che sono rimborsate su base forfettaria che e' calcolata in funzione del costo medio delle prestazioni nello Stato nel quale sono erogate e in funzione, per quanto riguarda i membri della famiglia, della composizione media della famiglia nel medesimo Stato. 3. Le modalita' di rimborso saranno stabilite dall'accordo amministrativo.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art16 · fonte su Normattiva