1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno degli Stati, sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato, sempre che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non autorizzano la contemporanea iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato nel caso in cui tale possibilita' non sia ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato contraente.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
