Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore nei loro rispettivi porti. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la difesa del mare dall'inquinamento, la salvaguardia della vita umana in mare, il trasporto di merci pericolose, l'identificazione delle merci e l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art7 · fonte su Normattiva