Ciascuna Parte contraente riconoscera' i documenti di identita' dei marittimi rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte contraente. Tali documenti d'identita' sono, per quanto concerne le Autorita' italiane, il "libretto di navigazione" e, per quanto concerne le Autorita' algerine, il "Fascicule de navigation maritime", come definiti dalle rispettive normative.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art10 · fonte su Normattiva