DI COLLABORAZIONE Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca applicata, dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni industriali, secondo le priorita' definite dalla Commissione Mista prevista all'Articolo 6.
Testo vigente dal 9 marzo 2006
