Le Parti, tenuto conto delle priorita' dei due Stati, contribuiscono allo sviluppo della collaborazione prevista all'articolo 1 del presente Accordo in tutti i settori della ricerca scientifica di base, della ricerca industriale e del trasferimento di tecnologia, secondo delle priorita' che sono definite dalla Commissione mista prevista all'Articolo 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;134~accordo-art2 · fonte su Normattiva