1. Il Regolamento puo' essere emendato dal Comitato in base all'articolo 21, comma 2, numero 2, o mediante la procedura scritta prevista dal successivo comma 2. 2. In caso di ricorso alla procedura scritta, gli emendamenti sono proposti dal Direttore dell'Ufficio internazionale con lettera circolare diretta a tutti gli Stati contraenti. Gli emendamenti sono considerati come approvati se, nel termine di un anno dalla loro comunicazione, nessun Stato contraente ha fatto conoscere la sua opposizione.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
