1. Piu' Stati contraenti possono, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che, nelle condizioni precisate in questa notificazione:

  • 1)un'amministrazione comune si sostituira' all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi;
  • 2)che essi devono essere considerati come un solo Stato per l'applicazione degli articoli da 2 a 17 del presente Accordo. 2. Questa notificazione avra' effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione, che ne sara' data dal Governo della Confederazione Svizzera agli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art30 · fonte su Normattiva