perdita degli effetti negli Stati designati

  • 1)Fatto salvo l'articolo 25 nel caso di cui al seguente punto ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell'articolo 11.3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato:
  • i)se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato;
  • ii)se la domanda internazionale e' considerata come ritirata in base agli articoli 12.3, 14.1-b) 14.3-a) o 14.4), o se la designazione di questo Stato e' considerata come ritirata in base all'articolo 14.3-b);
  • iii)se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell'articolo 22.
  • 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato puo' mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtu' dell'articolo 25.2).

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art24 · fonte su Normattiva