Uno Stato contraente che desideri fare uso di una o piu' delle facolta' previste negli articoli 4, 6 secondo paragrafo, 30 secondo e terzo paragrafo e 31, la notifichera' al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in un secondo momento. La designazione prevista al secondo paragrafo dell'articolo 6, e l'indicazione prevista al terzo paragrafo dell'articolo 30 saranno indicate nella notifica. Ogni Stato contraente notifichera' in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle dichiarazioni, delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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