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Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresi' essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 24 marzo 1993 al 30 dicembre 1993

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/2000

    Questione infondata
    16 giugno 2000

    Dichiara: la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza…

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost. · Art. 460 c.c.

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  • Ordinanza n. 328/1995

    Questione infondata
    17 luglio 1995

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994 red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 70 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 263/1994

    Questione infondata
    24 giugno 1994

    In linea generale il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, per comportare l'irrilevanza della questione, deve risultare chiaramente dalla legge o corrispondere ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza. Perciò, in presenza di un giudizio sulla legittimità di un atto della p.a. (e, cioè, dell'oggetto tipico del giudizio amministrativo), il controllo della Corte non può implicare un sindacato circa l''iter' logico seguito dal giudice amministrativo per affermare la propria competenza a fronte della specifica questione, ma deve limitarsi alla verifica di una ragionevole possibilità, valutata 'a priorì, che la disposizione denunciata sia applicabile ai fini della pronuncia da emettere nel giudizio stesso. (In base a tale asserto, la Corte - respingendo l'eccezione di irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato - ha ritenuto ammissibili le questioni di costituzionalità concernenti la base imponibile dell'I.C.I., sollevate dal giudice amministrativo chiamato a verificare la legittimità della delibera comunale determinativa della misura della relativa aliquota). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 102 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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