Art. 2
[1]L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:
[2]"(Reati fiscali). 1. In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione sara' concessa tra le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, ad un reato della stessa natura. 2. L'estradizione non potra' essere rifiutata a motivo che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente".
Testo vigente dal 12 novembre 1984
