[1]Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione e' sostituito dal seguente testo:

[2]"ARTICOLO 9. Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri".

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art4 · fonte su Normattiva