[1]Il testo dell'articolo 9 dell'Accordo di associazione e' sostituito dal seguente testo:
[2]"ARTICOLO 9. Il Consiglio di associazione determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 ed 8, tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunita' per gli scambi di merci tra gli Stati membri".
Testo vigente dal 22 ottobre 1977
