[1]Allegato I
[2]Regolamento relativo all'identificazione
[3]Articolo 1 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente
[4]1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe:
- a)portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca;
- b)essere fatta di materiale il piu' resistente possibile;
- c)essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale (in aggiunta, potrebbe essere redatta in altre lingue);
- d)indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza della data, la sua eta' al momento del rilascio della carta), nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno;
- e)indicare la qualifica in base alla quale il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo;
- f)recare la fotografia del titolare, nonche' la sua firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue;
- g)recare il timbro e la firma dell'autorita' competente;
- h)indicare le date di rilascio e di scadenza della carta. 2. La carta d'identita' sara' di un unico tipo per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello in una sola lingua della figura 1. All'inizio delle ostilita', le Parti, in conflitto si trasmetteranno un esemplare della carta d'identita' da esse usata, se tale carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identita' sara' compilata, se possibile, in due copie, di cui una destinata ad essere conservata dall'autorita' che la rilascia, la quale dovrebbe esercitare un controllo delle carte rilasciate. 3. In nessun caso, il personale sanitario e religioso, civile e permanente, potra' essere privato della carta d'identita'. In caso di perdita della carta, il titolare ha diritto ad ottenere un duplicato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
