1. Ciascuna Parte in conflitto fara' in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unita' e i mezzi di trasporto sanitari, possano essere identificati. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurera' anche di adottare e attuare metodi e procedure che permettano di identificare le unita' e i mezzi di trasporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi. 3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d'identita' che attesti il loro statuto. 4. Con il consenso dell'autorita' competente, le unita' e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell'articolo 22 del presente Protocollo saranno contrassegnate in conformita' delle disposizioni della II Convenzione. 5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potra', in conformita' del Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identificazione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo. 6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 e' regolata dai Capitoli I a III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unita' e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari. 7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo piu' ampio di quello previsto nell'articolo 44 della I Convenzione. 8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai segnali distintivi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art18 · fonte su Normattiva