[1]di protezione dei giornalisti

[2]1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 1. 2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'articolo 4A. 4) della III Convenzione. 3. Essi potranno ottenere una carta d'identita' conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sara' rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attestera' la qualifica di giornalista del suo titolare.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art79 · fonte su Normattiva