[1]e fine dell'applicazione

[2]Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:

  • a)le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo;
  • b)l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cessera', sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art3 · fonte su Normattiva