[1]del personale sanitario e religioso

[2]1. Il personale sanitario e religioso sara' rispettato e protetto. Ricevera' tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria. 2. Non si dovra' esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art9 · fonte su Normattiva