1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denunzia non avra' effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva. 2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art25 · fonte su Normattiva