Il depositario informera' le Alte Parti contraenti nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:

  • a)delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22;
  • b)della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 23;
  • c)delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art26 · fonte su Normattiva