[1]private della liberta'

[2]1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute:

  • a)i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7;
  • b)le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrita' e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato;
  • c)saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi;
  • d)potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari;
  • e)beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale. 2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilita', le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse:
  • a)salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne;
  • b)le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potra' essere limitato dall'autorita' competente che lo ritenga necessario;
  • c)i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimita' della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
  • d)dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria;
  • e)la loro salute e la loro integrita' fisica o psichica non sara' compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, e' vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della liberta'. 3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui liberta' sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanita' conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e 2 b del presente articolo. 4. Se viene deciso di rimettere in liberta' persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art5 · fonte su Normattiva