[1]smilitarizzate

[2]1. E' vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione e' contraria alle disposizioni di detto accordo. 2. Detto accordo dovra' essere esplicito; potra' essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potra' essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilita', e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo piu' preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potra' fissare, se necessario, le modalita' di controllo. 3. Oggetto di un tale accordo sara' normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni:

  • a)tutti i combattenti, nonche' le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati;
  • b)non sara' fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
  • c)le autorita' e la popolazione non commetteranno atti di ostilita';
  • d)ogni attivita' legata allo sforzo militare dovra' essere cessata. Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata. 4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non e' contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3. 5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali. 6. Se i combattimenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, e se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potra' utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, ne' revocarne unilateralmente lo statuto. 7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sara' sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualita', la zona perdera' il suo statuto, ma continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art60 · fonte su Normattiva