[1]sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria

[2]1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto continueranno ad essere protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o marittime dominate di fatto da una Parte avversaria, a condizione di avere preventivamente ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorita' competente di detta Parte avversaria. 2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una Parte avversaria in assenza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contravvenendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovra' fare tutto il possibile per farsi identificare e informare la Parte avversaria della situazione in cui si trova. La Parte avversaria, non appena avra' riconosciuto detto aeromobile sanitario, dovra' fare ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art27 · fonte su Normattiva