[1]ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale)
[2]Ai fini dell'applicazione della convenzione qual e' stata prorogata dal presente protocollo, ogni membro che avra' aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sara' considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della convenzione, con il contributo minimo che gli sara' stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente protocollo.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
