[1]ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale)

[2]Ai fini dell'applicazione della convenzione qual e' stata prorogata dal presente protocollo, ogni membro che avra' aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sara' considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della convenzione, con il contributo minimo che gli sara' stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente protocollo.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-artiii · fonte su Normattiva