[1]ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale).

[2]Ai fini dell'applicazione della Convenzione quale e' stata prorogata dal presente Protocollo, ogni membro che avra' aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sara' considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della Convenzione, con il contributo minimo che gli sara' stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente Protocollo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-artiii · fonte su Normattiva