[1]ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale).
[2]Ai fini dell'applicazione della Convenzione quale e' stata prorogata dal presente Protocollo, ogni membro che avra' aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sara' considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della Convenzione, con il contributo minimo che gli sara' stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente Protocollo.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
