In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi puo' ottenere la differenza fra il prezzo del contratto e il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonche' ogni altro danno-interesse che puo' essere dovuto in virtu' dell'articolo 74.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art75 · fonte su Normattiva