Art. 24 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori ai quali sara' applicata la presente Convenzione. 2. Ciascun Stato puo', in seguito, in qualsiasi altro momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrera'in vigore per quanto riguarda detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione resa in virtu dei due precedenti paragrafi relativa ad ogni territorio indicato nella dichiarazione potra essere ritirata, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avra effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
