Ogni Stato contraente che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali sistemi legislativi diversi vengono applicati in materia di obbligazioni alimentari potra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, o dell'adesione, che la presente Convenzione verra' estesa a tutte le sue unita' territoriali oppure solamente ad una o piu' di esse e potra' in qualsiasi momento modificare la sua dichiarazione presentandone una nuova. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente l'unita' territoriale alla quale la Convenzione verra' applicata.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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