Il terzo comma dell'articolo 30 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "In questo caso la Convenzione si applichera' per l'ultima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata, sia agli esercizi chiusi nel corso di detto anno. "Tuttavia, per le imposte riscosse per ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per l'ultima volta ai cespiti che saranno messi in pagamento non oltre il 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denunzia sara' stata notificata".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art11 · fonte su Normattiva