Il primo comma dell'art. 28 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "La presente Convenzione potra' essere estesa integralmente o con le necessarie modifiche, ai Territori francesi d'Oltremare che applicano imposte di natura analoga a quelle per le quali trova applicazione la presente Convenzione".
Testo vigente dal 4 settembre 1967
