Dopo l'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958, viene aggiunto l'articolo 22-bis che stabilisce quanto segue: "Paragrafo 1°. - I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. "Paragrafo 2°. - Il termine "nazionali" designa:
- a)le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno Stato contraente;
- b)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. "Paragrafo 3°. - Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovi no nella stessa situazione. "Paragrafo 4°. - La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone domiciliate nell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda alle persone domiciliate nel proprio territorio in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. "Paragrafo 5°. - Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da una o piu' persone domiciliate nell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. "Paragrafo 6°. - Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione. "Paragrafo 70. - Le disposizioni dei paragrafi 4° e 5° del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana".
Testo vigente dal 4 settembre 1967
