Il paragrafo 20 dell'articolo 29 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare di tale scambio, sia agli esercizi sociali aperti nel corso di detto anno. "Tuttavia per quanto riguarda le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per la prima volta ai cespiti che verranno messi in pagamento dopo la scadenza del termine di tre mesi a partire dalla data di detto scambio".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art10 · fonte su Normattiva