L'articolo 9 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Paragrafo 1°. - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. "Paragrafo 2°. - Tuttavia, gli interessi possono essere assoggettati ad imposta nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' stabilita non puo' eccedere il 15% dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione. "Paragrafo 3°. - Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, o dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi. "Paragrafo 4°. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1° e 2° non si applicano qualora il beneficiario degli interessi, domiciliato in uno Stato contraente abbia, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5. "Paragrafo 5°. - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo Ente locale o una persona domiciliata in detto Stato. "Paragrafo 6°. - Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati contraenti e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art3 · fonte su Normattiva