L'articolo 10 della Convenzione del 29 ottobre 1956 e' modificato come segue: 1. - Nel paragrafo 1 (comma secondo) di tale articolo le parole "tassa proporzionale francese" e nel paragrafo 2 dello stesso articolo le parole "tassa proporzionale sul reddito di capitali mobiliari" sono sostituite dalle parole "ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche". 2. - Il paragrafo 2 dell'articolo 10 e' cosi' completato: "ma gli utili distribuiti da quest'ultima societa' ed assoggettabili alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, saranno, all'occorrenza, aumentati, per la determinazione della base imponibile, di ogni utile e beneficio che la prima avra' indirettamente ottenuto dall'altra societa' nelle condizioni previste negli articoli 5 e 6 della Convenzione".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art5 · fonte su Normattiva