Alla Convenzione del 29 ottobre 1958 viene aggiunto l'articolo 9-bis che stabilisce quanto segue: "I redditi delle societa' di persone sono tassabili, in base alla loro natura, seguendo le disposizioni della presente convenzione e conformemente alla legislazione di ciascuno Stato".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art4 · fonte su Normattiva