[1]di assistenza giudiziaria
[2]L'assistenza giudiziaria non e' accordata se la prestazione di essa puo' arrecare pregiudizio alla sovranita' o alla sicurezza oppure se e' in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte contraente richiesta.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
