ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti, consapevoli che la violazione delle leggi in materia valutaria e delle disposizioni che regolano l'interscambio commerciale e finanziario costituisce un pericolo per il corretto svolgimento delle transazioni internazionali e l'efficienza dei mercati monetari e finanziari, riconoscendo lo stretto legame che puo' instaurarsi tra l'utilizzo degli strumenti valutari e l'attivita' di riciclaggio dl denaro di provenienza illecita, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro le trasgressioni in materia di legislazione valutaria e delle operazioni di importazione e di esportazione e in considerazione della grande importanza degli sforzi della comunita' internazionale nella lotta contro il riciclaggio dei capitali illeciti, ritenendo necessaria la cooperazione degli organi competenti in materia di controllo valutario e delle operazioni dl importazione e di esportazione, nonche' in materia di lotta al riciclaggio e nel rispetto della legislazione attualmente vigente in materia nei due Paesi hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le competenti Autorita' delle Parti svolgeranno:

  • 1)scambio di informazioni:
  • a)di carattere giuridico (sulla legislazione nazionale nel campo delle operazioni valutarie, delle importazioni e delle altre transazioni internazionali);
  • b)sulla formazione e sul funzionamento del sistema di controllo che le Parti applicano per garantire l'osservanza della legislazione in materia di operazioni di esportazione e di importazione e di altri tipi di transazioni internazionali;
  • c)su violazioni della legislazione nazionale regolante le operazioni di esportazione, di importazione e le transazioni internazionali;
  • 2)cooperazione su rilevazioni di violazioni della legislazione da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica Italiana e della Federazione Russa in materia di operazioni di esportazione, di importazione ed altre transazioni internazionali;
  • 3)svolgimento di comuni ricerche analitiche sui problemi concernenti gli interessi reciproci delle Parti nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione;
  • 4)prestazione di assistenza nell'addestramento del personale nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione, nella creazione dei sistemi informativi che possono assicurare l'assolvimento del compiti nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione.

Testo vigente dal 8 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;77~accordo-art1 · fonte su Normattiva