[1]Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo

[2]Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione e' incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art63 · fonte su Normattiva