Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale di cui all'articolo 2, o perche' sottoposto a procedimento o a condanna per un nuovo reato, ovvero perche' inadempiente agli obblighi impostigli, le informazioni necessarie vengono fornite d'ufficio e senza indugio allo Stato richiedente dallo Stato richiesto.
Testo vigente dal 4 dicembre 1973
