Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale di cui all'articolo 2, o perche' sottoposto a procedimento o a condanna per un nuovo reato, ovvero perche' inadempiente agli obblighi impostigli, le informazioni necessarie vengono fornite d'ufficio e senza indugio allo Stato richiedente dallo Stato richiesto.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art13 · fonte su Normattiva