1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi stati membri procede all'elezione a suffragio universale diretto di, rispettivamente, 60 rappresentanti del popolo spagnolo e 24 rappresentanti del popolo portoghese nell'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto. Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli, stati membri attuali per il quinquennio in corso. 2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei popoli spagnolo e portoghese nell'Assemblea sono designati dai parlamenti dei nuovi stati membri fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi stati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art28 · fonte su Normattiva