1. Fatti salvi gli articoli 75, 137, 138 e 139, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all'articolo 131, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione. 2. Fatti salvi l'articolo 75, paragrafo 2 e l'articolo 140, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione. 3. Fatto salvo l'articolo 141, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 131 e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
